[1]Abolizione dei dazi doganali sulle esportazioni originarie

[2]1. I dazi doganali sulle esportazioni non si applicano alle merci originarie degli Stati del CARIFORUM e importate nella parte CE e viceversa. 2. Nonostante il paragrafo 1, gli Stati del CARIFORUM firmatari compresi nell'allegato I aboliscono i dazi doganali sulle esportazioni di cui in detto allegato entro tre anni dalla firma del presente accordo.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art14 · fonte del testo