[1]Contesto

[2]1. Le parti convengono che l'impulso all'innovazione e alla creativita' migliora la competitivita' e costituisce un elemento essenziale del loro partenariato economico per conseguire uno sviluppo sostenibile, promuovere gli scambi reciproci e garantire la graduale integrazione degli Stati del CARIFORUM nell'economia mondiale. 2. Le parti riconoscono inoltre che la tutela e il rispetto della proprieta' intellettuale hanno un ruolo centrale nella promozione della creativita', dell'innovazione e della competitivita' e sono decise a garantire livelli di tutela crescente in linea con il loro livello di sviluppo.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art131 · fonte del testo