[1]Movimenti di capitali

[2]1. Per quanto attiene alle transazioni riguardanti il conto capitale della bilancia dei pagamenti, gli Stati del CARIFORUM firmatari e la parte CE si impegnano a non imporre alcuna restrizione alla libera circolazione dei capitali, relativamente agli investimenti diretti effettuati a norma della legislazione del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformita' al titolo II, e alla liquidazione e al rimpatrio di detti capitali e di ogni utile che ne derivi. 2. Le parti si consultano onde agevolare la circolazione dei capitali tra loro cosi' da promuovere gli obiettivi del presente accordo.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art123 · fonte del testo