[1]Scambio di informazioni e consultazioni

[2]1. Le parti convengono di scambiarsi esperienze, informazioni e migliori pratiche e di consultarsi sulle questioni oggetto della presente sezione e pertinenti agli scambi commerciali tra le parti. Il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo mette a punto le modalita' per un dialogo costante sui temi di cui alla presente sezione. 2. Le parti invitano i privati e gli altri soggetti interessati a partecipare, se d'accordo e ove opportuno, a questo dialogo. 3. Le parti convengono inoltre che sarebbe utile un dialogo regolare sulla pubblicazione di consigli di viaggio.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art118 · fonte del testo