fine di dare attuazione al presente Accordo e di verificare lo stato della sua applicazione, le Parti istituiranno una Commissione Mista per la collaborazione sulla R & S industriale, scientifica e tecnologica. La Commissione Mista esaminera' lo stato e le prospettive della cooperazione, definira' i programmi di esecuzione e vigilera' sulla loro realizzazione. La Commissione Mista, sotto la co-presidenza dei rappresentanti di ciascun Paese, si riunira' ogni due anni, a meno non si convenga diversamente, alternativamente in Italia e in Israele, in date da concordarsi per le vie diplomatiche.

Testo vigente dal 27 luglio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2002-07-11;154~accordo-art9 · fonte del testo