[1]Organismi di collegamento

[2]Per facilitare l'applicazione del presente Accordo e consentire un piu' rapido collegamento tra le Istituzioni dei due Stati contraenti, le Autorita' competenti designeranno degli Organismi di collegamento.

Testo vigente dal 27 ottobre 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2025-10-16;153~art40 · fonte del testo