Le due Parti contraenti si impegnano a proteggere i diritti sulla proprieta' intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo. A questo proposito prevarranno le disposizioni di Accordi internazionali firmati da entrambi le Parti. Qualora necessario entrambi le Parti si consulteranno reciprocamente e faciliteranno Accordi specifici allo scopo di proteggere i diritti sulla proprieta' intellettuale. Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette ai diritti di proprieta' intellettuale derivate dall'attivita' cooperativa ai sensi del presente Accordo non saranno divulgate a terze Parti senza il previo consenso scritto di entrambi le parti ed in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme internazionali in materia di Proprieta' intellettuale. Le due Parti contraenti favoriranno il trasferimento di tecnologie fra gli Enti Statali e Pubblici, le Associazioni e le Organizzazioni, nel rispetto degli obblighi derivanti da Accordi specifici.

Testo vigente dal 20 dicembre 2019

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;153~accordo-art18 · fonte del testo