In caso di assenza illegale di un membro del personale militare del Paese inviante sul territorio dello Stato ricevente, le Autorita' di quest'ultimo procederanno alla consegna dell'interessato alle Autorita' del Paese d'origine.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2011-08-24;153~accordo-art11 · fonte del testo