[1]Trasmissione di Sentenze e Certificati Penali

[2]1. Quando lo Stato Richiesto trasmette una sentenza penale deve fornire anche le indicazioni riguardanti il relativo procedimento, se richieste dallo Stato Richiedente. 2. I certificati penali necessari all'Autorita' giudiziaria dello Stato Richiedente per un procedimento penale sono trasmessi a tale Stato se nelle medesime circostanze essi potrebbero essere rilasciati alle Autorita' giudiziarie dello Stato Richiesto.

Testo vigente dal 20 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;152~art22 · fonte del testo