Dopo l'Articolo 36 della Convenzione e' inserito l'articolo seguente: Art. 36-bis. La domanda di estradizione e i documenti relativi alla procedura devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua francese. Gli atti e i documenti trasmessi in conformita' alla presente Convenzione sono dispensati da ogni procedura di legalizzazione.

Testo vigente dal 9 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;152~accordo-art6 · fonte del testo