[1]Entrata in vigore

[2]1. Il presente Protocollo entrera' in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del decimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno successivamente al deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, il Protocollo medesimo entrera' in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.

Testo vigente dal 25 ottobre 2014

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2014-10-03;152~protocollo-art18 · fonte del testo