[1]Diffusione e informazione

[2]Ogni Stato Parte si impegna a far conoscere ampiamente e a diffondere il Patto e il presente Protocollo, e ad agevolare l'accesso alle informazioni sulle osservazioni e raccomandazioni del Comitato, in particolare per le questioni riguardanti lo Stato Parte interessato, e di farlo secondo modalita' accessibili alle persone con disabilita'.

Testo vigente dal 25 ottobre 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2014-10-03;152~protocollo-art16 · fonte del testo