1. Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzionari all'uopo designati dall'Amministrazione doganale richiedente possono, con l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita e alle condizioni eventualmente imposte da quest'ultima:

  • a)consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale adita documenti, dossier ed altri dati pertinenti allo scopo di estrarne informazioni concernenti quella infrazione;
  • b)procurarsi copie di questi documenti, dossier e altri dati pertinenti concernenti quella infrazione doganale;
  • c)assistere alle indagini effettuate dall'Amministrazione doganale adita sul territorio doganale della Parte adita, e utili all'Amministrazione doganale richiedente. 2. Quando, alle condizioni previste al paragrafo 1 di questo Articolo, funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente siano presenti sul territorio dell'altra Parte, essi devono essere in grado di fornire la prova della loro funzione e dell'incarico loro assegnato. 3. Essi beneficiano sul posto della stessa protezione ed assistenza accordate ai funzionari doganali dell'altra Parte dalla legislazione in vigore sul territorio dei quest'ultima e sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;152~accordo-art13 · fonte del testo