[1]Misure di sostegno

[2]Le Parti prendono tutte le disposizioni necessarie per sviluppare il trasporto combinato. Dette misure mirano a: - incoraggiare utenti e speditori a utilizzare il trasporto combinato; - rendere il trasporto combinato competitivo rispetto al trasporto su strada, soprattutto mediante contributi finanziari della Comunita' o della Serbia nell'ambito delle rispettive legislazioni; - incoraggiare l'uso del trasporto combinato sulle lunghe distanze e promuovere, in particolare, l'impiego di casse mobili, di container e del trasporto non accompagnato in genere; - migliorare la rapidita' e l'affidabilita' del trasporto combinato e in particolare: - aumentare la frequenza dei convogli in funzione delle esigenze di speditori e utenti, - ridurre i tempi di attesa ai terminal e aumentarne la produttivita'; - eliminare adeguatamente tutti gli ostacoli sui percorsi di avvicinamento per agevolare l'accesso al trasporto combinato; - armonizzare, all'occorrenza, i pesi, le dimensioni e le caratteristiche tecniche del materiale specializzato, segnatamente per garantire l'indispensabile compatibilita' delle sagome, e prendere misure coordinate per ordinare e mettere in funzione detto materiale in funzione del livello di traffico; - prendere, in generale, tutte le altre disposizioni del caso.

Testo vigente dal 11 settembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151~protocollo-4-art9 · fonte del testo