[1]Ambito di applicazione

[2]1. La cooperazione riguarda l'intero settore dei trasporti terrestri, in particolare il trasporto stradale, ferroviario e combinato, e comprende le relative infrastrutture. 2. A tale riguardo, il presente protocollo riguarda, in particolare: - le infrastrutture di trasporto nel territorio dell'una o dell'altra Parte, nella misura necessaria per conseguire l'obiettivo del presente protocollo; - l'accesso al mercato, su base reciproca, in materia di trasporto stradale; - gli indispensabili provvedimenti giuridici e amministrativi, compresi quelli di natura commerciale, fiscale, sociale e tecnica; - la cooperazione per lo sviluppo di un sistema di trasporto che tenga conto delle esigenze ambientali; - gli scambi regolari di informazioni sullo sviluppo delle politiche delle Parti in materia di trasporti, segnatamente per quanto riguarda le infrastrutture.

Testo vigente dal 11 settembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151~protocollo-4-art2 · fonte del testo