[1]Assistenza reciproca

[2]1. Le autorita' doganali degli Stati membri della Comunita' e della Serbia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorita' doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura. 2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunita' e la Serbia si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticita' dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Testo vigente dal 11 settembre 2010

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151~protocollo-3-art32 · fonte del testo