[1]Concessioni della Comunita' relative al pesce e ai prodotti della pesca

[2]1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Serbia. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce tutti i dazi doganali e le misure di effetto equivalente sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Serbia ad eccezione dei prodotti elencati nell'allegato IV, che sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.

Testo vigente dal 11 settembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151~art29 · fonte del testo