(1) I film realizzati in coproduzione devono essere presentati con la dizione "Coproduzione italo - tedesca" o "Coproduzione tedesco - italiana". (2) Tale dizione dovra' figurare nei titoli di testa o di coda, in tutta la pubblicita' e propaganda commerciale, nel materiale promozionale e in qualsiasi luogo in cui viene presentata detta coproduzione.

Testo vigente dal 26 luglio 2002

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2002-07-11;151~accordo-art13 · fonte del testo