bilancio delle Scuole e' alimentato mediante:

  • 1)i contributi versati dagli Stati membri tramite il mantenimento della retribuzione dei docenti cui viene dato comando o che vengono designati e, se del caso, sotto forma di contributo finanziario deciso dal Consiglio superiore che delibera all'unanimita';
  • 2)il contributo delle Comunita' europee destinato a coprire la differenza tra l'importo globale delle spese delle Scuole e il totale delle altre entrate;
  • 3)i contributi degli organismi non comunitari con i quali il Consiglio superiore ha concluso un accordo;
  • 4)le entrate proprie delle Scuole, in particolare le tasse scolastiche che saranno a carico dei genitori degli allievi per decisione del Consiglio superiore;
  • 5)le entrate varie. Le modalita' secondo cui il contributo delle Comunita' europee e' messo a disposizione sono stabilite attraverso un accordo speciale tra il Consiglio superiore e la Commissione.

Testo vigente dal 23 marzo 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1996-03-06;151~art25 · fonte del testo