: I films devono essere realizzati con autori, tecnici ed interpreti che abbiano la cittadinanza italiana o marocchina o siano residenti in uno dei due Paesi da almeno tre anni prima della data di inizio di lavorazione dei film, e cio' in conformita' alle rispettive legislazioni nazionali. Tenuto conto delle esigenze del film, puo' essere consentita, previo accordo tra le Autorita' dei due Paesi, la partecipazione di interpreti, autori e tecnici qualificati non residenti aventi la cittadinanza di un terzo Paese. E' consentito l'impiego di interpreti stranieri per esigenze genotipiche.

Testo vigente dal 29 aprile 1995

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-04-12;151~accordo-art5 · fonte del testo