[1]Citazioni e notifiche

[2]1. Lo Stato Richiesto provvede a effettuare le citazioni e a notificare i documenti trasmessi dallo Stato Richiedente in conformita' alla sua legislazione nazionale. 2. Lo Stato Richiesto, dopo avere eseguito la notifica, fa pervenire allo Stato Richiedente un attestato di avvenuta notifica recante la firma e il timbro dell'autorita' notificante, con l'indicazione della data, ora, luogo e modalita' della consegna, nonche' della persona a cui sono stati consegnati i documenti. Quando la notifica non e' eseguita, lo Stato Richiesto informa nel minor tempo possibile lo Stato Richiedente e comunica i motivi della mancata notifica. 3. Le richieste di notifica di citazioni a comparire devono essere formulate allo Stato Richiesto entro il termine previsto al paragrafo 2 dell'articolo 10.

Testo vigente dal 19 dicembre 2019

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;150~art8 · fonte del testo