[1]ARTICOLO XIII Riservatezza

[2]Qualsiasi materiale scambiato od originato nell'ambito del presente Accordo dovra' essere usato, trasmesso, conservato, trattato e tutelato in conformita' con le leggi e le normative previste dai rispettivi Governi. Tali informazioni non potranno essere rivelate ad alcuna parte terza senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte contraente.

Testo vigente dal 19 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;149~artxiii · fonte del testo