ARTICOLO X Ogni Parte Contraente notifichera' all'altra l'adempimento delle formalita' richieste dal proprio ordinamento giuridico per l'approvazione del presente Accordo, che entrera' in vigore 30 (trenta) giorni dopo la data della seconda notifica.

Testo vigente dal 29 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;149~accordo-artx · fonte del testo