1. Qualsiasi controversia sull'interpretazione o applicazione del presente accordo verra' regolata, per quanto possibile, in via amichevole tra i due Stati contraenti. 2. Qualora una controversia non possa essere composta in tal modo, si applichera' la procedura prevista all'articolo 27, commi 2 e 3, della Convenzione fra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati ed al controllo in corso di viaggio, firmata a Roma, il 29 marzo 1974.

Testo vigente dal 27 aprile 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-04-03;149~accordo-art7 · fonte del testo