1. Le Parti riconoscono che, per quanto riguarda alcuni Articoli per la Difesa e Servizi per la Difesa particolarmente critici, potrebbe esservi l'esigenza in certi casi eccezionali, di ricostituire un'attivita' nazionale strategica considerata fondamentale. Le Parti procederanno a tale ricostituzione in uno spirito di cooperazione con l'industria. Il costo completo di tale ricostituzione sara' a carico delle Parti interessate. Le Parti che richiederanno tale ricostituzione concluderanno accordi appropriati con la societa' per la difesa interessata su basi corrette e ragionevoli. 2. Le Parti prevederanno misure per la ricostituzione delle Strutture che forniscono gli Articoli per la Difesa ed i Servizi per la Difesa solo per ragioni di sicurezza nazionale. Queste misure saranno considerate come l'ultima risorsa per ripristinare la sicurezza degli approvvigionamenti e non saranno utilizzate per inficiare le leggi e le politiche nazionali delle Parti sulla non proliferazione e sull'esportazione di armi.

Testo vigente dal 26 giugno 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148~accordo-quadro-art8 · fonte del testo