Per incoraggiare il piu' possibile la cooperazione della R & T nel settore della difesa, le Parti concordano che: (a) due o piu' Parti possono intraprendere un programma o un progetto di R & T nel settore della difesa senza la partecipazione o l'approvazione delle altre Parti; (b) nel caso in cui altre Parti richiedano di entrare nell'accordo, e' necessario il consenso di tutte le Parti originarie; (c) il diritto di utilizzare i risultati sara' concordato dalle Parti implicate nel programma o progetto di R & T nel settore della difesa; (d) nel contesto dei sopraindicati punti da (a) a (c), dovranno essere ricercati i mezzi per definire metodi e procedure comuni per la stipula di contratti di R & T nel settore della difesa.

Testo vigente dal 26 giugno 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148~accordo-quadro-art30 · fonte del testo