1. Ai fini del presente Accordo, le Parti utilizzeranno le classifiche nazionali di sicurezza ed i loro equivalenti come specificato nel riquadro dell'Allegato sulla Sicurezza delle Informazioni Classificate. 2. Quando una Parte modifica la propria classifica nazionale, ne informera' al piu' presto le altre Parti.

Testo vigente dal 26 giugno 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148~accordo-quadro-art20 · fonte del testo