[1]' Ciascuna delle due Parti potra' scindere il presente Accordo in qualsiasi momento. A tal fine dovra' presentare una previa notifica per iscritto e per vie diplomatiche. In tal caso l'Accordo non avra' piu' validita' dopo 180 giorni dalla data di consegna della notifica. Fatto a Roma il 25.10.1991 in due esemplari nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facente ugualmente fede.

[2]Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica del Peru'

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 23 marzo 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1996-03-06;148~accordo-art5 · fonte del testo