DIVERSE 1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari. 2. La Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali a loro organi o a loro funzionari, ne' alle persone che sono membri di una missione diplomatica o di una sede consolare di uno Stato terzo, qualora esse si trovino nel territorio di uno Stato contraente e non vengano considerate residenti dell'uno o dell'altro Stato contraente ai fini delle imposte sul reddito. 3. Le disposizioni della Convenzione non pregiudicano il diritto di uno Stato contraente ad applicare a carico delle societa' residenti di detto Stato le imposte dovute, in base alla propria legislazione, in caso di acquisto da parte di dette societa' delle proprie azioni o quote oppure in occasione della ripartizione del patrimonio sociale.

Testo vigente dal 27 aprile 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-04-03;148~art29 · fonte del testo