CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

  • a)in Belgio:
  • 1)l'imposta sulle persone fisiche (l'impot des personnes physiques), 2) l'imposta sulle societa' (l'impot des societes),
  • 3)l'imposta sulle persone giuridiche (l'impot des personnes morales),
  • 4)l'imposta sui non residenti (l'impot des non residents),
  • 5)la contribuzione eccezionale e temporanea di solidarieta' (la partecipation exceptionnelle et temporaire de solidarite'), ivi compresi gli acconti (precomptes), le addizionali decimali e centesimali di tali imposte ed acconti, nonche' le imposte addizionali all'imposta sulle persone fisiche, (qui di seguito indicate quali "imposta belga");
  • b)in Italia:
  • 1)l'imposta sul reddito delle persone fisiche,
  • 2)l'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
  • 3)l'imposta locale sui redditi, ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte, (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o che le sostituiranno. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Testo vigente dal 27 aprile 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-04-03;148~art2 · fonte del testo