Il presente Trattato entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procede per ultimo a tale formalita'. Se il presente Trattato entra in vigore durante la procedura di bilancio, il Consiglio, previa consultazione dell'Assemblea e della Commissione, adotta le misure necessarie per facilitare l'applicazione del presente Trattato alla procedura di bilancio ancora da espletare.

Testo vigente dal 30 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;148~art30 · fonte del testo