1. I membri della Corte dei Conti sono nominati non appena il presente Trattato entra in vigore. 2. I mandati dei membri della Commissione di controllo e quello del revisore dei conti scadono il giorno del deposito, da parte di questi ultimi, della relazione sull'esercizio che precede quello nel corso del quale sono nominati i membri della Corte dei Conti; i loro poteri di verifica sono limitati al controllo delle operazioni relative all'esercizio in questione.

Testo vigente dal 30 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;148~art28 · fonte del testo