[1]di Fornire Informazioni

[2]1. Ogni persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza alla quale puo' essere applicato il presente Trattato, o il suo legale rappresentante se del caso, devono essere informati dallo Stato di Condanna del contenuto del presente Trattato e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento. 2. La persona, o il suo legale rappresentante se del caso, se lo richiedono, devono essere informati per iscritto di ogni passo intrapreso dallo Stato di Condanna o dallo Stato di Esecuzione con riferimento alla richiesta di trasferimento, e devono essere sempre informati della decisione presa da ciascuno Stato.

Testo vigente dal 17 dicembre 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2019-11-18;147~trattato-art5 · fonte del testo