[1]Concernenti l'Esecuzione

[2]Lo Stato di Esecuzione fornisce allo Stato di Condanna informazioni sull'esecuzione della sentenza:

  • a)se, in conformita' alla propria legge, l'esecuzione della sentenza e' terminata o comunque cessata;
  • b)se la persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza evade prima che l'esecuzione della sentenza sia terminata o se, nei casi di condanna la cui esecuzione e' sottoposta a condizioni, non siano state rispettate le prescrizioni e le misure di sorveglianza adottate;
  • c)se lo Stato di Condanna richiede una relazione speciale.

Testo vigente dal 17 dicembre 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2019-11-18;147~trattato-art15 · fonte del testo