[1]supplementari

[2]1. Se le informazioni fornite dalla Parte richiedente a sostegno della domanda di estradizione non sono sufficienti per permettere alla Parte richiesta di prendere una decisione in applicazione del presente Trattato, quest'ultima Parte puo' domandare che siano fornite le necessarie informazioni supplementari entro quarantacinque giorni. 2. La mancata presentazione delle informazioni supplementari entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo equivale a rinuncia alla domanda di estradizione. Tuttavia, alla Parte richiedente non e' preclusa la possibilita' di avanzare una nuova domanda di estradizione per la stessa persona e per lo stesso reato.

Testo vigente dal 17 dicembre 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2019-11-18;146~trattato-art8 · fonte del testo