[1]di rifiuto facoltativi

[2]L'estradizione puo' essere rifiutata in una delle seguenti circostanze:

  • a)se il reato per il quale l'estradizione e' domandata e' soggetto alla giurisdizione della Parte richiesta conformemente al proprio ordinamento interno e la persona richiesta e' sottoposta o sara' sottoposta a procedimento penale dalle Autorita' competenti della medesima Parte per lo stesso reato per cui l'estradizione e' domandata;
  • b)se la Parte richiesta, nel tenere conto della gravita' del reato e degli interessi della Parte richiedente, ritiene che l'estradizione non sarebbe compatibile con valutazioni di carattere umanitario in considerazione dell'eta', delle condizioni di salute o di altre condizioni personali della persona richiesta.

Testo vigente dal 17 dicembre 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2019-11-18;146~trattato-art4 · fonte del testo