1. Le Parti convengono di conservare la documentazione e le informazioni utilizzate nella procedura di estradizione nonche' ogni altra informazione relativa alla estradizione medesima e acquisita successivamente alla consegna della persona estradata. 2. Ciascuna Parte si impegna a rispettare e mantenere la riservatezza o segretezza della documentazione o delle informazioni ricevute dall'altra Parte o ad essa fornite, quando vi e' un'espressa domanda in tal senso proveniente dalla Parte interessata.

Testo vigente dal 17 dicembre 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2019-11-18;146~trattato-art22 · fonte del testo