Ai fini del presente Protocollo: (a) "Traffico di migranti" indica il procurare, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, l'ingresso illegale di una persona in uno Stato Parte di cui la persona non e' cittadina o residente permanente. (b) "Ingresso illegale" indica il varcare i confini senza soddisfare i requisiti necessari per l'ingresso legale nello Stato d'accoglienza; (c) "Documento di viaggio o d'identita' fraudolento" indica qualsiasi documento di viaggio o di identita':

  • i)che e' stato contraffatto o modificato materialmente da qualunque persona diversa dalla persona o autorita' legalmente autorizzata a produrre o rilasciare il documento di viaggio o di identita' per conto dello Stato; o
  • ii)che e' stato rilasciato o ottenuto in modo irregolare, tramite falsa dichiarazione, corruzione o costrizione, o in qualsiasi altro modo illegale; o
  • iii)che e' utilizzato da una persona diversa dal legittimo titolare; (d) "Nave" indica qualsiasi tipo di veicolo acquatico, compresi i veicoli senza pescaggio e gli idrovolanti, utilizzati o suscettibili di essere utilizzati come mezzo di trasporto sull'acqua, eccetto navi da guerra, navi da guerra ausiliarie o altre navi appartenenti o gestite da un Governo fintantoche' utilizzate per un servizio pubblico non commerciale.

Testo vigente dal 11 aprile 2006

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~protocollo-3-art3 · fonte del testo