[1]e controllo dei documenti

[2]Ciascuno Stato Parte prende i provvedimenti necessari, secondo i mezzi disponibili:

  • a)per fare in modo che i documenti di viaggio o d'identita' che rilascia siano di qualita' tale da non poter farne agevolmente un uso improprio, ne' falsificarli o modificarli, riprodurli o rilasciarli illecitamente
  • b)per garantire l'integrita' e la sicurezza dei documenti di viaggio o d'identita' da esso rilasciati o a suo nome, e per impedire che siano creati, rilasciati e utilizzati indebitamente.

Testo vigente dal 11 aprile 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~protocollo-1-art12 · fonte del testo