[1]Assistenza alle vittime e loro protezione

[2]1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure appropriate nell'ambito dei propri mezzi per fornire assistenza e protezione alle vittime dei reati previsti dalla presente Convenzione, in particolare nei casi di minaccia, ritorsione o intimidazione. 2. Ciascuno Stato Parte stabilisce procedure adeguate per consentire il diritto all'indennizzo ed al risarcimento delle vittime dei reati trattati nella presente Convenzione. 3. Ciascuno Stato Parte, nel rispetto delle proprie leggi nazionali, consente che siano esposti gli interessi e le opinioni delle vittime e siano considerati in una fase adeguata dei procedimenti penali contro gli imputati in modo tale da non pregiudicare i diritti della difesa.

Testo vigente dal 11 aprile 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~convenzione-art25 · fonte del testo