La rubrica dell'articolo 377 del codice penale e' sostituita dalla seguente: «(Intralcio alla giustizia)». Dopo il secondo comma dell'articolo 377 del codice penale sono inseriti i seguenti: «Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo. Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concorrono le condizioni di cui all'articolo 339». All'articolo 7, primo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo la parola: «353,» sono inserite le seguenti: «377, terzo comma,».

Testo vigente dal 11 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~art14 · fonte del testo