[1]Trasporti

[2]Le parti convengono di collaborare attivamente nei settori di reciproco interesse concernenti tutti i modi di trasporto, soprattutto il settore aereo, e i collegamenti intermodali, al fine tra l'altro di:

  • a)agevolare la circolazione delle merci e dei passeggeri;
  • b)garantire la sicurezza, l'incolumita' e la tutela ambientale;
  • c)formare il personale, e
  • d)accrescere le opportunita' di investimento, al fine di promuovere lo sviluppo economico attraverso il miglioramento dei collegamenti di trasporto nell'intera regione.

Testo vigente dal 3 novembre 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-10-12;145~art40 · fonte del testo