1) dichiara inammissibile la costituzione in giudizio della parte privata;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 5 giugno 2000, n.…
Art. 4-ter Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 · Art. 7 Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341