Art. 8 (Trattato)
DI DIFESA Alla persona richiesta saranno assicurati il diritto di difesa secondo la legislazione della Parte richiesta, l'assistenza di un difensore e, se necessario, di un interprete.
Testo vigente dal 10 maggio 1991
DI DIFESA Alla persona richiesta saranno assicurati il diritto di difesa secondo la legislazione della Parte richiesta, l'assistenza di un difensore e, se necessario, di un interprete.
Testo vigente dal 10 maggio 1991
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1991-04-23;144~trattato-art8 · fonte del testo
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