FONDAMENTALI L'estradizione non sara' altresi concessa:

  • a)se per il fatto per il quale e' domandata, la persona richiesta e' stata o sara' sottoposta ad un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti minimi di difesa. La circostanza che il procedimento si sia svolto in contumacia della persona richiesta non costituisce di per se' motivo di rifiuto dell'estradizione;
  • b)se vi e' fondato motivo di ritenere che la persona richiesta verra' sottoposta a pene o trattamenti che comunque configurano violazione dei diritti fondamentali.

Testo vigente dal 10 maggio 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-04-23;144~trattato-art5 · fonte del testo