[1]Cooperazione Archeologica ed Etnologica

[2]Le Parti Contraenti favoriranno la cooperazione in campo archeologico ed etnologico, in particolare attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni. Esse, inoltre, promuoveranno reciprocamente le missioni archeologiche ed etnologiche dell'altra Parte Contraente sul proprio territorio.

Testo vigente dal 2 novembre 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-10-08;143~accordo-art8 · fonte del testo