Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia conclusa a Roma il 5 ottobre 1939 e l'Accordo stipulato a Lubiana il 12 novembre 1950 tra le Ferrovie italiane dello Stato e lo Ferrovie jugoslave, concernenti il servizio ferroviario di frontiera.

Testo vigente dal 10 ottobre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1428~art1 · fonte del testo