'autorizzazione preventiva e' valida per un viaggio di andata e ritorno. La sua validita' non puo' superare i tre mesi. Tale autorizzazione conferisce al trasportatore il diritto di caricare merci nel viaggio di ritorno, nel rispetto della legislazione sui trasporti in vigore sul territorio di ciascuna Parte contraente.

Testo vigente dal 21 marzo 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1996-03-06;142~accordo-art7 · fonte del testo