[1]VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

[2]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[3]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[4]Articolo unico.

[5]E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1982, che ha dato esecuzione nel Regno ai seguenti Atti internazionali:

[6]1 Convenzione sanitaria veterinaria fra l'Italia e la Francia, con relativo Protocollo di firma, stipulati in Parigi il 31 maggio 1929; 2 Protocollo italo-svizzero per gli autoservizi turistici fra i due Stati, stipulato in Berna il 7 agosto 1929;

[7]3 Accordo italo-finlandese per l'esenzione dal pagamento dei diritti di vidimazione dei certificati d'origine e delle fatture commerciali, concluso ad Helsingfors, mediante scambio di note del 15 agosto 1929;

[8]4 Scambi di note italo-persiani intervenuti a Teheran, il primo il 9 maggio e il secondo il 9 agosto 1929, che prorogano rispettivamente al 10 agosto e al 10 novembre 1929 l'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno-11-24 luglio 1928;

[9]5 «Modus vivendi» di commercio e navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica turca, concluso in Angora mediante, scambio di note del 3 agosto 1929.

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a Roma, addi' 9 giugno 1930 - Anno VIII

[12]VITTORIO EMANUELE.

[13]Mussolini - Grandi - De Bono

[14]- Rocco - Mosconi - Ciano - Bottai.

[15]Visto, il guardasigilli: Rocco.

[16]---------------

[17]N.B. - Gli Atti internazionali di cui sopra vennero pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1929, n. 276.

Testo vigente dal 13 novembre 1930

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urn:nir:stato:legge:1930-06-09;1418~art1 · fonte del testo