[1]Procedura di deposito della domanda internazionale

[2](1) [Deposito diretto o indiretto] a) La domanda internazionale puo' essere depositata, a scelta del richiedente, sia direttamente presso l'Ufficio internazionale, sia tramite l'Ufficio della Parte contraente del richiedente.

  • b)In deroga a quanto disposto alla lettera a), ogni Parte contraente puo' notificare al Direttore generale, mediante una dichiarazione, che le domande internazionali non possono essere depositate tramite il proprio ufficio. (2) [Tassa di trasmissione in caso di deposito indiretto] L'ufficio di ogni Parte contraente puo' esigere dal richiedente il pagamento di una tassa di trasmissione, a proprio favore, per ogni domanda internazionale depositata per il suo tramite.

Testo vigente dal 13 ottobre 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2023-09-22;141~atto-di-ginevra-art4 · fonte del testo